Autorizzazioni e licenze (comunicazioni)
Il Codice delle comunicazioni elettroniche istituito con il Decreto legislativo n.259 del 1 agosto 2003, è il riferimento normativo che disciplina i servizi di comunicazione elettronica per i quali occorre un'autorizzazione generale o una licenza individuale.
Si intende per servizio di comunicazione elettronica ad uso privato il servizio svolto esclusivamente nell'interesse proprio dal titolare della relativa autorizzazione generale o licenza. Il servizio di comunicazione elettronica ad uso pubblico riguarda un servizio fornito dalla società titolare di autorizzazione o licenza,accessibile al pubblico.
Il Codice delle Comunicazioni Elettroniche (D.L. n. 259 del 1/08/2003 ) regolamenta l'offerta al pubblico dei servizi di comunicazione elettronica come gli internet point, i phon center, fax, apertura CED ecc, . In particolare la fornitura di questi servizi è disciplinata dall' articolo 25 e soggetta al conseguimento di un'autorizzazione generale. A seguito dell’ emanazione della circolare ministeriale DGCA/2/102141 del 24/05/2004, le imprese interessate devono presentare, esclusivamente all'Ispettorato Territoriale di competenza , una dichiarazione (allegato 9 del D.L. n° 259 del 01/08/2003) resa dalla persona fisica titolare ovvero dal legale rappresentante della persona giuridica, per l'offerta al pubblico dei servizi di comunicazione elettronica sopracitati, unitamente ad altre informazioni richieste dal suddetto allegato.La competenza degli Ispettorati a ricevere le dichiarazioni riguardaquelle che hanno per oggetto l'offerta al pubblico del servizio telefonico (Phone Center) ed il servizio internet (Internet point) in luoghi presidiati ai quali può aggiungersi il servizio fax , normalmente offerto unitamente ai suddetti servizi, l’apertura di CED.
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